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30/03/14 Donne fragili e amministrazione di sostegno (R.Battaglia)
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Una donna che (per vari motivi) “perde la testa” va tutelata con la nomina di un A.d.S.? Nel corso della recente conferenza nazionale “Dieci anni di amministrazione di sostegno” (Trieste, 28 e 29 marzo 2014; vedi www.assostegno.it), tra gli innumerevoli spunti di carattere giuridico, sociologico, economico e operativo, un tema particolarmente delicato che è stato toccato è quello relativo al possibile contrasto tra l’interesse dell’amministrando (o amministrato) alla gestione autonoma degli aspetti (anche) patrimoniali e l’interesse dei congiunti a che il patrimonio del beneficiario non venga depauperato. In prima approssimazione, va richiamata l’osservazione, di per sé quasi ovvia, che l’istituto dell’amministrazione di sostegno trova certamente la sua ratio nella tutela (anche solo provvisoria) del beneficiario, che si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (ex art. 404 cod. civ.): l’A.d.S. è strumento “che accompagna e non prevarica, ascolta e non impone” (cfr. Maria Rita Mottola, AdS: assistere e accompagnare – Ord. Cass., sez. VI, 4.2.2014, n. 2364, Pres. Di Palma, Rel. Acierno, in Persona e Danno,6.02.2014). Sotto questo profilo, in linea di principio, gli interessi degli eredi a che il patrimonio dell’amministrato (o amministrando) non venga a subire un decremento non è meritevole, di per sé, di una tutela che possa prevalere sulla protezione che l’istituto dell’A.d.S. offre con il grado minore possibile di compromissione della libertà dell’amministrato (“con la minore limitazione possibile della capacità di agire” dice infatti la L. 6/2004). Il casus belli che ha visto in concreto confrontarsi due tesi contrapposte riguardava la vicenda di una donna benestante, la cui relazione con un giovane meccanico aveva provocato la reazione dei parenti della stessa, a causa delle ingenti spese che la donna sosteneva. (Sul versante maschile, del resto, non sono infrequenti i casi dell’arzillo nonno che vuole sposare la badante molto più giovane, intestandogli beni mobili e immobili, provocando le reazioni di figli e nipoti). In casi come questo – ci si chiede – deve prevalere sempre e comunque la libertà del/lla beneficiario/a a vivere la propria vita, anche “perdendo la testa”, oppure si deve valorizzare in qualche modo il contro-interesse (economico ma non solo …) dei figli e dei nipoti? Vicende del genere, peraltro, non sono rare. Si pensi (senza pretesa alcuna di prevedere una qualche forma di tassonomia) alle seguenti ipotesi (si tratta di storie vere): a) quella (meno pruriginosa) del titolare della casa di riposo, il quale cerca di ingerirsi nell’amministrazione del patrimonio (ingente) della beneficiaria accolta presso la struttura, signora magari dotata di una sufficiente lucidità in rapporto all’età avanzata (quindi non caratterizzata da un disagio mentale), ma incapace di deambulare autonomamente (e sprovvista di adeguata esperienza in tema di investimenti mobiliari), e senza parenti prossimi; b) quella del locatario che, approfittando della ridotta capacità di discernimento dell’anziana proprietaria, cerca insistentemente di convincere la signora (che vive magari nello stesso condominio, da sola o con assistenza di poche ore al giorno) a farsi regalare l’appartamento, in cambio di qualche scatola di cioccolatini (e/o di croccantini per i gatti); c) quella della madre separata in difficoltà (magari già nota ai Servizi sociali) la quale, per aiutare il figlio disoccupato e tossicodipendente, gli consegna la quasi totalità della (esigua) pensione e non riesce quindi a pagare il canone di locazione (ancorché agevolato), né le bollette delle utenze, con imminente pericolo di sfratto; d) quella della donna maltrattata dal convivente, il quale, tra una violenza fisica e l’altra, si fa consegnare mensilmente rilevanti somme (che poi vengono utilizzate per coprire i debiti dell’impresa traballante, o per investimenti azzardati, o per giocare ai cavalli, oppure per intrattenersi con avvenenti accompagnatrici, a seconda dei casi); e) quella della donna oggetto di manipolazione psicologica, emotivamente e mentalmente anestetizzata e tenuta a disposizione, che viene depredata dal finto principe azzurro anche nel conto in banca, con danno per la stessa e per i figli minori (letture “obbligatorie”: C. Mammoliti,I serial killer dell’anima, Ed. Sonda, 2012; C. Mammoliti, Il manipolatore affettivo e le sue maschere, Ed. Sonda, 2014). Se si pone attenzione alle ipotesi concrete di cui sopra, la prima affermazione relativa alla libertà di scelta dell’amministranda (concentrandosi, nell’ambito del presente contributo, sulle donne vulnerabili), essendo in ogni caso da considerare centrale il “progetto di vita” dell’interessato, va comunque corretta, rectius, contestualizzata. Il problema della prevalenza dell’interesse patrimoniale dell’uno o dell’altro soggetto è probabilmente mal posto, in quanto esso non coglie tutte le possibili sfaccettature della vicenda nel suo complesso. Il fatto che, il più delle volte, non sia l’interessata a chiedere aiuto, bensì i figli, i nipoti, i parenti che vivono in un’altra città, oppure i Servizi sociali, dimostra come spesso sia proprio lo stato di vulnerabilità (tendenzialmente irreversibile, se dovuto all’età avanzata, ma molto spesso reversibile negli altri casi) della potenziale beneficiaria a impedire alla stessa di reagire (rectius anche solo di comprendere la realtà, le conseguenze dei propri atti, l’eventuale approfittamento altrui), costringendo altri soggetti a sollecitare un intervento dell’Autorità. A ben vedere, infatti, in casi simili non è l’interesse (prevalentemente patrimoniale, in molti casi) di figli o dei nipoti a venire in rilievo in quanto tale, bensì la legittima esigenza di tutela della stessa persona (anche solo temporaneamente) fragile, che si caratterizza in tutti casi citati per una chiara inadeguatezza gestionale (con pericolo concreto di danno anzitutto per sé stessi); ciò, a tacere del fatto che, in alcuni casi più gravi, l’esigenza di protezione è in primise soprattutto quella della stessa incolumità psichica, se non addirittura fisica. In questo “poliedro” di diritti da tutelare, l’interesse (economico, ma non solo) dei parenti riceve una protezione indiretta e residuale: quasi, per così dire, riflessa. Sotto questo profilo, nel primissimo caso indicato sopra, se prima facie potrebbe sembrare sproporzionato ipotizzare che un Giudice tutelare – su ricorso dei figli o degli altri parenti – possa nominare un A.d.S. e stabilire magari una limitazione della capacità di disporre del proprio patrimonio da parte della ricca signora di mezza età (invaghita del giovane meccanico), l’accertamento in concreto dei risvolti della vicenda potrebbe portare, in casi estremi, ad inquadrare la fattispecie in quella, penalmente rilevante, della circonvenzione d’incapace (e parallelamente, sul piano civilistico, comportare la nomina di un A.d.S. a tempo determinato, cioè per un periodo limitato allo stretto necessario). Sotto altro profilo, a prescindere dal lato meramente patrimoniale della vicenda, ma valutando la situazione nel suo complesso, una tutela vera e propria della beneficiaria non può prescindere dalla salute della stessa nell’ottica del benessere psicofisico, affettivo, relazionale, con implicazioni anche sul piano valoriale e sociale (si pensi alla seria compromissione che un “amore malato” può provocare nei rapporti con i familiari, con gli amici, con i colleghi di lavoro, e non solo con le banche o il fisco …). Un amore “sbagliato” può, in alcuni casi, comportare certamente l’opportunità della nomina di un “angelo custode” da parte del Giudice tutelare (cfr., in relazione ad un fatto di cronaca, Paolo Cendon, “Sogni di vivere con chi ti bastona? Ti ci vuole l’amministrazione di sostegno”, in Persona e Danno, 21.05.2013; in generale, cfr. Roberto Battaglia “Narcisismo perverso e manipolazione psicologica: l’amore tossico”, inPersona e Danno, 25.02.2013). Ecco, allora che la preoccupazione di figli, nipoti, parenti lontani o Servizi sociali può inquadrarsi nella volontà di evitare alla persona che vive confusa e in stato di disagio (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, ambientali, ecc.) subisca danni anche e soprattutto sotto il profilo del benessere come sopra inteso, venendo il profilo economico come mera conseguenza del primo profilo. P.S.: nei casi indicati sub a) e sub b) con la nomina di un A.d.S. è stato messo al sicuro il patrimonio mobiliare e immobiliare della beneficiaria; nel caso sub c), all’A.d.S., nominato a tempo determinato, è stato attribuito il compito di gestire i piani di rientro delle varie posizioni debitorie, con calibrate limitazioni alla capacità della beneficiaria di disporre delle entrate mensili; nei casi sub d) e sub e) l’allontanamento definitivo dell’uomo (con sua condanna penale nel primo caso) ha fatto venir meno l’esigenza di nomina di un A.d.S. anche solo provvisorio (ma non quella di assistenza legale).
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